appalto – danni subiti  da terzi – responsabilità – danni derivanti dall’attività dell’appaltatore e danni derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto – distinzione – necessità

Nel  caso di danni subiti da terzi nel corso dell’esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall’attivita’ dell’appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto; per i primi si applica l’articolo 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l’appaltatore, salvo il caso in cui il danneggiato provi la una concreta ingerenza del committente nell’attivita’ stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo; per i secondi risponde (anche) il committente ai sensi dell’articolo 2051 c.c., in quanto l’appalto e l’autonomia dell’appaltatore non escludono la permanenza della qualita’ di custode della cosa da parte del committente. (Sentenza 28 settembre 2018, n. 23442)

Fatto illecito imputabile a piu’ persone –   responsabilita’ solidale –  “diversa gravita’ delle rispettive colpe” e  “diseguale efficienza causale di esse”  – rilevanza  ai soli  fini del regresso. Appaltatore  –  osservanza  criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidato – obbligo controllo  bonta’  progetto o delle istruzioni impartite dal committente – sussiste. Appaltatore – progetto  e/o  istruzioni palesemente errate –  esenzione  da responsabilita’ – condizioni 

Nel caso di  responsabilita’ solidale per fatto illecito imputabile a piu’ persone, il vincolo di’ solidarieta’ che lega i coautori del fatto dannoso comporta che il danneggiato possa pretendere la totalita’ della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, mentre la “diversa gravita’ delle rispettive colpe” e la “diseguale efficienza causale di esse” possono avere rilevanza solo ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili, e cioe’ ai fini dell’azione di regresso.

L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli (articolo 1176 c.c., comma 2), e’ obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bonta’ del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, puo’ andare esente da responsabilita’ soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo: in mancanza di tale prova, l’appaltatore e’ responsabile per i ritardi, le imperfezioni o i vizi dell’opera.  senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, ne’ l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. (Cassazione civile Ordinanza 27 marzo 2018, n. 7553)