Appalto, eccezione di inadempimento, onere prova

Nel contratto di appalto, se il committente convenuto in giudizio dall’appaltatore per il pagamento del corrispettivo solleva l’eccezione generale di inadempimento, spetta all’appaltatore l’onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l’opera secondo le prescrizioni stabilite, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa (CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA 8 aprile 2026 nr 8854)

Compravendita ed eccezione di inadempimento

Nella compravendita, se è vero che il compratore può sollevare l’eccezione di inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., sia quando manchi completamente la prestazione della controparte, sia quando dall’inesatto adempimento del venditore derivi l’inidoneità della cosa venduta all’uso cui è destinata, è altrettanto vero che il rifiuto di pagamento del prezzo deve essere giustificato dall’oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto ed all’obbligo di comportarsi secondo buona fede  (Cassazione Civile, Sentenza 22.06.2023 n. 17878).