Nel contratto di appalto avente che riguarda la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e parziale. Nel primo caso, che si verifica quando l’edificio realizzato è radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l’opera è da equiparare a quella realizzata in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell’oggetto e violazione di norme imperative; nel secondo, invece, che ricorre quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto, tale nullità non sussiste (Cassazione civile, Sentenza 22 ottobre 2019, n. 26952).