Obbligazioni naturali – estensione della disciplina codicistica ex art 1933 c.c. a dazioni di danaro, di fiches promesse di mutuo, riconoscimento di debito – presupposti

L’estensione della disciplina codicistica di cui all’art 1933 c.c. a fattispecie quali dazioni di denaro, di fiches, promesse di mutuo, riconoscimenti di debito, è possibile unicamente allorché tali atti risultino funzionalmente collegati all’attuazione del giuoco o della scommessa, di talché possa ritenersi sussistente un diretto interesse del mutuante a favorire la partecipazione al gioco del mutuatario; con la reciproca e speculare conseguenza che, ove siffatto interesse manchi, per essere il mutuante del tutto estraneo all’uso che il mutuatario fa delle somme erogategli, le cause dei due negozi non hanno tra loro, quel collegamento che solo giustifica la sottoposizione dell’uno alla disciplina dell’altro. La contaminazione della natura del mutuo e la tracimazione del relativo obbligo di restituzione nell’ambito delle obbligazioni naturali deve essere negata anche in presenza di accertata consapevolezza del mutuante che la somma sarebbe stata impiegata dall’accipiens nel gioco, non integrando ciò, si è detto, un motivo illecito determinante e comune ad entrambi i contraenti ( Cassazione civile sentenza-2-aprile-2014-n-7694)

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