Appalto, eccezione di inadempimento, onere prova

Nel contratto di appalto, se il committente convenuto in giudizio dall’appaltatore per il pagamento del corrispettivo solleva l’eccezione generale di inadempimento, spetta all’appaltatore l’onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l’opera secondo le prescrizioni stabilite, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa (CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA 8 aprile 2026 nr 8854)