Contratto autonomo di garanzia – elemento distintivo rispetto alla fideiussione – assenza accessorietà

Il carattere distintivo del contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione è costituito dall’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, derivante dall’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione dall’art. 1945 cod. civ., e dalla conseguente preclusione della legittimazione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché della proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento da quest’ultimo effettuato. (Cassazione civile, sentenza n. 16213 del 31 Luglio 2015)

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