Fallimento – Creditori – Danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore – Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti degli amministratori – Sussiste

In tema di azioni nei confronti dell’amministratore di società, a norma dell’art. 2395 c.c., il terzo è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente per effetto della cattiva gestione, essendo altrimenti proponibile la diversa azione (di natura contrattuale), esperibile in caso di fallimento, dal curatore. ( Cassazione civile, sentenza n.8458 del 10 aprile 2014)

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